L'autorizzazione al seppellimento od alla cremazione
L’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile dopo trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di morte naturale, la visita del medico necroscopo interviene non prima di 15 ore dal decesso.
Il certificato necroscopico è indispensabile e imprescindibile perché è il documento che accerta la morte della persona, ed è l’atto necessario per consentire all’ufficiale dello stato civile il rilascio del permesso di seppellimento.
Come detto prima, non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere (o cremazione) senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, e l’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte.
In caso di morte violenta o quando esista un sospetto di reato, ovvero quando sia stato inviato un rapporto all’Autorità Giudiziaria o vi sia stato un intervento di questa, l’ufficiale di stato civile non può autorizzare la sepoltura se non previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria
L'autorizzazione alla cremazione Mod.B)
Per la sua intrinseca irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.
Infatti mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:
A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:
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certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
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nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;
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Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini.
E' anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.
Chi può decidere la cremazione
Se per accedere all'inumazione o alla tumulazione non è previsto alcun particolare procedimento, nel caso della cremazione è necessario che Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Morturaria che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione, acquisisca la volontà del defunto o dei familiari.
E' previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altra, si passa a considerare la volontà dei familiari.
Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione
L' autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
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tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
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inumate;
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disperse nel cimitero, in natura o in mare (Mod. D) (Mod. E);
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affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione) (Mod. C) (Mod. F) (Mod. G).
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
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atto testamentario del defunto;
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una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi (Parentela), che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).