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Matrimonio

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Matrimonio

Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni.

A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.

Chi può presentare

I diretti interessati, o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale.

Descrizione

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".

Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.

Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiute le pubblicazioni e non oltre il 180° giorno delle stesse.

Formazione atti di matrimonio

L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

Matrimoni civili

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella Casa Comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito Regolamento Comunale approvato con delibera CC 37/2019 (Modulo prenotazione matrimonio civile  e Modulo comunicazione testimoni e regime patrimoniale).

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè: 

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato

Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (modulo richiesta delega celebrazione matrimonio) (modulo richiesta delega celebrazione matrimonio/unione civile).

Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della L. n.219/2012).

La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro, è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.

L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

Riepilogando il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:

in linea retta:

  • 1° grado: padre o madre e figli;
  • 2° grado: nonni e nipoti;
  • 3°grado: bisnonni e pronipoti;
  • 4° grado: trisnonni i trisnipoti;
  • 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
  • 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.

In linea collaterale:

  • 1° grado: non esiste
  • 2° grado: fratelli e sorelle.

Affinità in linea retta:

  • 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.

Affinità in linea collaterale:

  • 1° grado: non esiste;
  • 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);

L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili. L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):

  • dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
  • riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile;
  • accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;
  • per gli sposi, il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). 

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

Dove è possibile la celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:

  • nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
  • presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
  • in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
  • all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.

L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.

L'atto di matrimonio o di unione civile

L’atto di matrimonio o di unione civile (Regolamento) viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete (modulo dichiarazione disponibilità a ricoprire il ruolo di interprete per la celebrazione di un matrimonio-unione civile e di corretta conoscenza lingua italiana e straniera ) che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

 

Matrimoni concordatari e altri culti ammessi

Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'ufficiale dello stato civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.

Il regime patrimoniale

I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:

prima del matrimonio:

  • all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
  • al parroco (matrimonio concordatario);
  • al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);

dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti".

 

Come fare

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè: 

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente ;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio.

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni

Cosa si ottiene

L'atto di matrimonio o di unione civile

L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Matrimoni concordatari e altri culti ammessi

Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato.

Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per poersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

Costi

Nessuno, ad eccezione del caso in cui sia richiesta la celebrazione di un matrimonio civile in un comune diverso dal luogo di pubblicazione ai sensi dell'art.109 del codice civile, per il quale l'istanza sconta l'imposta di bollo di euro 16,00 ( Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa. Interpello n.954-174/2013, prot.44409/2014 del 27/03/2014)

In alcuni potrebbe essere previsto un costo per l'utilizzo delle sale comunali.

Condizioni di servizio

  PDF16,6K Termini_e_condizioni_di_servizio

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile
Piazza XX Settembre, 1 - 29013 Carpaneto Piacentino (PC)
Comune di Carpaneto Piacentino

Altre informazioni

Casi particolari

Matrimonio e unione civile in cui uno o entrambi gli sposi siano stranieri

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese.

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio o unione civile e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile o dalla norma sui matrimoni e unioni civili. Devono anche essere rispettati i limiti minimi di età.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio o unione civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.

Il nulla osta

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti.

Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia. L'Ufficiale di Stato Civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani. 

Interprete per persone che non comprendono la lingua italiana

Se coloro che devono contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del d.P.R. n.396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.

Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso. 

Stati Uniti e Australia

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia. Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:

  • una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
  • i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

Rifugiati politici e apolidi

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso non sono tenuti a produrre il nulla osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

Per i casi particolari è necessario rivolgersi all'Ufficio di stato civile.

Matrimoni e unioni civili di cittadini stranieri (istanza rilascio libretto internazionale di famiglia) (richiesta di trascrizione di atto di stato civile formato all'estero).

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Ultima modifica: lunedì, 28 ottobre 2024

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