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Richiesta certificato di idoneità alloggiativa

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Come richiedere il certificato di idoneità alloggiativa

A chi è rivolto

Il certificato di idoneità alloggiativa può essere chiesto da:

  • il proprietario dell'alloggio;
  • l’intestatario del contratto di locazione;
  • l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.

Descrizione

L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico. L’attestato è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi. Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.

La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:

  • l’altezza minima dei locali;
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali;
  • le caratteristiche delle stanze da bagno;
  • l’isolamento acustico;
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento;
  • la conformità degli impianti. Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.

Come fare

Il servizio può essere attivato scaricando la modulistica scaricabile in formato PDF nella sezione 'Accedi al servizio' che dovrà essere compilata in tutte le sue parti (qualora così non fosse le domande verranno sospese) ed inviata, completa di tutta la documentazione prevista, tramite mail a: protocollo@comune.carpaneto.pc.it oppure tramite PEC a: comune.carpaneto@legalmail.it.

Una volta ricevuta la documentazione, il Comune effettuerà i necessari riscontri d’ufficio. L'idoneità dell'alloggio è valutata sulla base:

  • delle caratteristiche intrinseche dell'alloggio (che deve soddisfare i requisiti minimi di abitabilità) la cui dimensione determina il numero massimo delle persone in esso ospitabili
  • del numero di persone effettivamente presenti nell'alloggio per il periodo richiesto (siano esse residenti od ospitate) che non deve mai superare il numero massimo delle persone ospitabili.

Cosa serve

All'istanza è necessario allegare:

  • planimetria quotata dell'alloggio (sottoscritta dal proprietario);
  • copia del contratto d'affitto (se non di proprietà del richiedente);
  • versamento diritti di segreteria a mezzo Pagopa;
  • documenti d'identità (proprietario/richiedente);
  • n. 1 marca da bollo da 16 Euro.

Cosa si ottiene

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

Tempi e scadenze

Disponibilità del documento

30 giorni

Esito della domanda

Rilascio del certificato entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta

Costi

Il rilascio dell'attestazione è soggetta ai seguenti pagamenti:

  • n. 2 marche da bollo da 16 Euro (una da apporre all'istanza ed una sul certificato al momento del ritiro);
  • diritti di segreteria comunali 30 Euro da versare tramite sistema PagoPA accedendo qui.

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: venerdì, 14 giugno 2024

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