La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
- L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
- L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
- La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
- Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.
L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.