Come si esprimono le DAT
La legge n° 219/2017 all’art. 4 comma 6 dispone che le DAT debbano essere redatte:
- per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata, entrambi da redigersi presso un notaio;
- mediante scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del Disponente, che provvede alla iscrizione in apposito registro;
- tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme il Dichiarante può modificare le proprie DAT in qualunque momento.
Il documento (DAT) contenente le volontà del Disponente è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nomina del fiduciario
Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata “Fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e volere, che accetti di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, e che si assuma la responsabilità di interpretare le volontà contenute nella DAT, anche alla luce dei cambiamenti e delle nuove prospettive offerte dalla medicina.
L’accettazione della nomina da parte del Fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle disposizioni anticipate di trattamento o con atto successivo allegato alle DAT.
Al Fiduciario è rilasciata una copia delle disposizioni (DAT).
Il Fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto comunicato al Disponente.
L’incarico del Fiduciario può essere revocato dal Disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del Fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del Disponente.
In caso di necessità il Giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Il Comune di Carpaneto Piacentino, recependo quanto prescritto dalla Legge n° 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
L'iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Carpaneto Piacentino.
Le DAT devono essere consegnate personalmente dal Disponente, e non da un incaricato, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carpaneto Piacentino, Piazza XX Settembre, n. 1.
L’Ufficiale di Stato Civile ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare e conservare le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) in un luogo sicuro. Al Disponente è rilasciata ricevuta dell’avvenuta registrazione e deposito delle DAT.
L’Ufficiale di Stato Civile ricevente:
- non è a conoscenza di quanto dichiarato nelle DAT,
- non è responsabile del suo contenuto,
- non è tenuto a dare informazioni o assistenza circa la redazione delle DAT stesse in quanto trattasi di atto personalissimo.
Il Disponente può, in qualunque momento, ottenere la cancellazione dal Registro e ritirare le Disposizioni Anticipate di Trattamento depositate, previa richiesta scritta presentata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Parimenti il Disponente può, in qualunque momento, modificare le proprie DAT, provvedendo al ritiro, previa comunicazione scritta presentata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, della DAT precedentemente consegnata, e presentando una nuova richiesta di iscrizione al Registro, seguendo la stessa procedura iniziale.
Il Registro delle DAT non è pubblico in ragione della tutela della privacy.