Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una fognatura pubblica devono essere autorizzati dal Comune come previsto dall'art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Gli scarichi possono essere autorizzati solo se preventivamente depurati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 .
Autorizzazione allo scarico
Scarichi domestici e assimilati
Argomenti
Acque reflue domestiche
Sono considerate acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti residenziali e del settore terziario derivanti prevalentemente da attività umane e domestiche (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 74).
Gli scarichi delle acque domestiche con recapito diverso dalla rete di fognatura pubblica sono soggetti alle disposizioni del punto 4.7 della Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053.
Scarica il modulo per richiedere l'autorizzazione allo scarico al Comune. Da utilizzare solo per lo scarico di acque reflue di abitazioni civili non allacciate alla fognatura pubblica:
Le acque reflue domestiche in corpo idrico o su suolo sono autorizzate dal Comune dopo aver acquisito il parere di ARPAE Emilia-Romagna. Scarica il modulo:
Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche
Sono considerate acque reflue industriali assimilabili alle domestiche quelle definite dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 101, com. 7 e quelle che rispettano le caratteristiche definite al punto 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 o i criteri definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art.2.